Descrizione
La visione intesa come semplice consultazione delle liste generali è ammessa da parte di chiunque ne faccia richiesta durante il periodo di deposito delle liste ed atti elettorali (20/30 giugno – 20/31 dicembre). E’ necessario presentare apposita istanza; la consultazione è gratuita
Il rilascio di copia di liste elettorali non è più consentita a chiunque, ma solamente per determinati motivi stabiliti dal comma 5 dell’art. 51 Dpr 223/67 “finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o a carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso”.
Le finalità dichiarate devono essere ben specificate e devono essere riconducibili all’attività svolta dal richiedente.