Descrizione
Che cos’è e a che cosa serve
La pubblicazione di matrimonio è una formalità necessaria per poter contrarre matrimonio; con essa gli sposi danno atto pubblicamente della loro volontà di contrarre matrimonio.
L’atto di pubblicazione di matrimonio viene inserito sull'albo on-line dei Comuni di residenza degli sposi per un periodo di 8 giorni consecutivi.
Il matrimonio potrà essere celebrato dal quarto giorno successivo ed entro 180 giorni dalla pubblicazione;decorso tale periodo la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Documentazione necessaria
I documenti civili (certificato di residenza, stato libero, cittadinanza, la copia integrale atto di nascita e l’eventuale copia integrale dell’atto di precedente matrimonio) sono richiesti d’Ufficio da questo Comune ai Comuni di residenza e nascita degli sposi.
I documenti civili sono validi 6 mesi quindi entro la scadenza deve essere effettuata la pubblicazione.
Documenti che gli sposi devono procurarsi: Documenti religiosi (per la celebrazione di matrimonio Concordatario)
Per i cittadini stranieri: nulla osta al matrimonio di cui all’art.116 del Codice Civile da quale risulti che, secondo le leggi del proprio Stato, l’interessato può contrarre matrimonio.
Tale documento sarà rilasciato dalla competente Autorità straniera in Italia oppure dall’Autorità Amministrativa dello Stato di appartenenza dello straniero. Tale documento dovrà essere tradotto e legalizzato salvi i casi di esenzione previsti dalla legge; se rilasciato dal Consolato, dovrà essere legalizzato dalla Prefettura (salvi i casi di esenzione).
Per i cittadini di Stati aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980: certificato di capacità matrimoniale.
Nel caso di cittadini Usa o australiani: dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità consolare, documenti rilasciati dalle competenti autorità dai quali risulti indirettamente la prova che, giusta le leggi cui l'interessato e' soggetto, nulla osta al suo matrimonio (l. 1195/1965, l. 233/2002).
Matrimonio concordatario (celebrazione con il rito cattolico)
La data del matrimonio va concordata con la Parrocchia.
E’ quindi necessario contattare la Parrocchia per il corso prematrimoniale e per i documenti religiosi (Battesimo e Cresima).
I documenti civili acquisiti d’Ufficio dal Comune dovranno essere dati in visione alla Parrocchia e restituiti in Comune unitamente alla Richiesta di Pubblicazione da farsi alla Casa Comunale (redatta dal Parroco).
Dovrà quindi essere concordata con l’Ufficio dello Stato Civile la data per effettuare la pubblicazione di matrimonio.
Nel giorno stabilito, gli sposi dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento e 1 marca da bollo da €. 16,00 (nel caso gli sposi risiedano entrambi in Candiolo) oppure 2 marche da bollo da €. 16,00 (nel caso gli sposi risiedano in Comuni diversi).
Non è necessaria la presenza di testimoni.
Scaduti i termini dell’affissione della pubblicazione, sarà rilasciato agli sposi il certificato di eseguita pubblicazione da portare in Parrocchia.
Il matrimonio religioso può essere celebrato anche in una Parrocchia diversa dal Comune di residenza, su delega del Parroco.
Recapito Parrocchia: Piazza R. Sella n. 2 Candiolo Tel. 011 – 9621600
MATRIMONIO CIVILE
La data del matrimonio va concordata con il Comune.
I documenti sono acquisiti d’Ufficio dal Comune
La pubblicazione di matrimonio si esegue secondo le modalità sopra indicate (senza la richiesta di pubblicazione rilasciata dalla Parrocchia).
Il certificato di eseguita pubblicazione sarà trattenuto dal Comune.
Il matrimonio può essere celebrato dal 4°giorno successivo alla scadenza della pubblicazione.
Può essere chiesta la celebrazione anche in un Comune diverso dalla residenza; in tal caso gli sposi devono fare richiesta scritta al Comune di Candiolo ed il Comune (dopo la scadenza della pubblicazione) invierà al Comune di matrimonio la delega.
Nel caso di matrimonio civile di nubendi entrambi non residenti, è richiesto il pagamento della tariffa di € 150,00.
Regime patrimoniale della famiglia (Comunione o Separazione dei beni)
Al momento del matrimonio gli sposi devono scegliere il regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni. I coniugi stranieri per regolare i rapporti patrimoniali possono scegliere la legge del Paese di appartenenza (l. 218/1995).
Tale scelta deve essere comunicata:
- nel rito religioso, al sacerdote celebrante e nel rito civile al Sindaco o al suo delegato;
- se non viene disposto diversamente, il regime diventa automaticamente quello della comunione.
Se la scelta è effettuata successivamente alla celebrazione del matrimonio, è necessario un atto stipulato davanti ad un notaio.
- La comunione dei beni realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione ed una titolarità comune del patrimonio familiare.
- La separazione dei beni si ha quando ciascuno dei coniugi è il solo proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli ed amministrarli, salvo naturalmente l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Acquisizione dati a fini statistici
Modulo testimoni e separazione dei beni