Descrizione
Requisiti
- Nascita in Italia: lo straniero deve essere nato in Italia; se è immigrato in Italia poco dopo la nascita è vi rimasto NON può dichiarare di diventare cittadino italiano ai sensi dell'art. Art. 4 comma 2 L. 91/1992 e deve chiedere la cittadinanza con uno degli altri procedimenti previsti dalla legge 91/1992 (residenza, matrimonio, ecc.);
- residenza legale ininterrotta: lo straniero deve essere stato residente in Italia dalla nascita fino al compimento della maggiore età. Può capitare talvolta che vi siano brevi interruzioni nell'iscrizione anagrafica o che il minore sia stato iscritto tardivamente in Anagrafe; in tali casi, "all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione." (art. 33 comma 1 Dl 69/2013). Si applica quanto previsto dalla circolare n. 22/2007:
Alla luce delle più recenti linee interpretative introdotte con la circolare n. K.60.1 del 5 gennaio 2007, si precisa quindi che l'iscrizione anagrafica tardiva del minore presso un Comune italiano, potrà considerarsi non pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell' art. 4 comma 2 della legge 91/92, ove vi sia una documentazione atta a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale etc).
L'iscrizione anagrafica dovrà comunque essere ragionevolmente ricollegabile al momento della nascita e quest'ultima dovrà essere stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia.
Se in periodi successivi alla nascita si rilevassero brevi interruzioni nella titolarità del permesso di soggiorno, al fine di favorire la possibilità di dimostrare la permanenza continuativa sul territorio italiano, l'interessato potrà inoltre produrre documentazione integrativa quale certificazione scolastica, medica o altro, che attesti la presenza in Italia, come già richiamato nella citata circolare del gennaio 2007.
Procedimento
L'Ufficio Stato Civile nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, deve comunicare all'interessato con lettera raccomandata A/R, la possibilità di esercitare il diritto entro il compimento del diciannovesimo anno di età. Se l'Ufficio non provvede, il diritto può essere esercitato anche oltre i 19 anni. L'interessato deve presentare istanza, corredata dei documenti necessari; se valutata positivamente, deve rendere un'apposita dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile e dal giorno successivo diventa cittadino italiano.
COSTO:
- marca da bollo da 16 euro
- 250 euro da versare al Ministero con bollettino postale
Documentazione
- istanza;
- copia di documento di riconoscimento;
- documentazione utile a dimostrare il possesso della residenza ininterrotta (solo se vi sono buchi nell'iscrizione anagrafica);
- pagamento del bollettino di 250 Euro al Ministero dell'Interno.