Cos'è?
Il funzionario incaricato dal Sindaco può autenticare le copie di documenti a lui esibiti, dichiarandole conformi all'originale. La copia può essere validamente prodotta in luogo dell'originale.
Procedimento
L'interessato deve esibire l'originale; non è consentito effettuare autentiche di fotocopie. Nel caso l'originale sia una file, occorre esibirlo: non è consentito effettuare autentiche di pagine stampate.
Il funzionario attesta alla fine della copia che il documento è conforme all'originale, indica la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e appone la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Si può effettuare l'autentica di copia anche di documenti stranieri o di immagini, non essendo prevista alcuna verifica del contenuto.
L'autenticazione della copia da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.
L'interessato può anche dichiarare di suo pugno che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.