Descrizione
Il servizio si rivolge alle madri oppure ai padri, limitatamente ai casi di abbandono del minore da parte della madre o di affidamento esclusivo del minore al padre o in caso di decesso della madre.Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno (per la specifica della tipologia di permesso di soggiorno utile per la concessione del beneficio è necessario rivolgersi al proprio comune di residenza).L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
I richiedenti non devono avere alcuna copertura previdenziale oppure devono averla entro un determinato importo fissato annualmente. Inoltre, non devono essere già beneficiari di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dal comune di residenza e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).Per beneficiare del servizio è necessario
- avere residenza nel Comune in cui si fa richiesta
- non avere ottenuto l'assegno di maternità dello Stato
- avere un ISEE inferiore alla soglia stabilita per l'anno corrente
- inoltrare la richiesta entro 6 mesi dalla nascita del minore
- che in caso di affido o adozione il minore abbia un'età fino ai 6 anni o fino ai 17 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali
- non ricevere altri contributi per la maternità, o ricevere contributi di importo inferiore a quello dell'assegno di maternità del Comune. In quest'ultimo caso, l'importo già percepito verrà integrato fino al raggiungimento del valore dell'assegno di maternità