Giudici popolari

  • Servizio attivo

l giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.

Descrizione

 Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
L'iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello.

PROCEDIMENTO

1) Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di Assise di appello. L’iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;

2) entro il 30 agosto la Commissione composta dal Sindaco e da due consiglieri comunali provvede alla formazione dei due elenchi, con l'iscrizione d'ufficio o a istanza di parte di coloro che risultano in possesso dei requisiti;

3) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d’Assise;

4) a partire dall’acquisizione degli elenchi da parte del Comune, la Commissione mandamentale competente, presieduta dal Presidente della Corte d’Assise, provvede alla revisione di sua competenza;

5) una volta compilati e approvati gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale, gli elenchi sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all’Albo pretorio e con pubblico manifesto;

6) entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’Assise;

7) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d’Assise.

Modulistica

Domanda di iscrizione

A chi è rivolto

  Cittadini italiani in possesso dei requisiti 

  Cittadini italiani in possesso dei requisiti 

Come fare

  Occorre presentare domanda con l'indicazione dei propri dati anagrafici e recapiti telefonici al Sindaco del comune di residenza. Dalla domanda deve risultare il possesso dei seguenti requisiti indispensabili: Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; Buona condotta morale; Età compresa tra i 30 e i 65 anni Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado. Non esercitare professioni incompatibili (magistrati o addetti all'ordine giudiziario, appartenenti alle forze armate in attività di servizio; ministri di culto e religiosi di ogni ordine).  

 

Occorre presentare domanda con l'indicazione dei propri dati anagrafici e recapiti telefonici al Sindaco del comune di residenza. Dalla domanda deve risultare il possesso dei seguenti requisiti indispensabili:

  • Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • Buona condotta morale;
  • Età compresa tra i 30 e i 65 anni
  • Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise d'appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.
  • Non esercitare professioni incompatibili (magistrati o addetti all'ordine giudiziario, appartenenti alle forze armate in attività di servizio; ministri di culto e religiosi di ogni ordine).

 

Cosa serve

Istanza 

Istanza 

Cosa si ottiene

 Iscrizione nell'Albo Giudici popolari

 Iscrizione nell'Albo Giudici popolari
Tempi e scadenze

Consultazione delle liste: nel periodo di deposito (dal 20 al 30 giugno e dal 20 al 31 dicembre) Rilascio copia delle liste: 7 giorni dalla richiesta

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

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Unità organizzativa di accesso
Ufficio elettorale

Municipio del Comune di Candiolo

Municipio

Via Ugo Foscolo, 4, Candiolo, TO, Italia

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Martedì           8:30     12:30   
Mercoledì       8:30     12:30  -   14:00  15:00 
Giovedì           8:30     12:30      
Venerdì           8:30     12:30      
Sabato             primo e terzo sabato del mese :   9:00   12:00

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Canale fisico

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Sabato             primo e terzo sabato del mese :   9:00   12:00

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi
ART. 51 DPR 223/1967 E ART. 177 D.LGS 196/2003

Ufficio responsabile
Ufficio elettorale

Il servizio elettorale è una funzione di competenza dello Stato demandata agli uffici elettorali dei comuni il cui compito basilare è mantenere aggiornate costantemente le liste elettorali mediante revisioni semestrali, dinamiche e straordinarie, cancellando o iscrivendo elettori che: emigrano, immigrano, perdono il diritto elettorale, riacquistano la capacità elettorale, acquisiscono la cittadinanza Italiana, cambiano l'indirizzo, acquistano la capacità elettorale. L'Ufficio elettorale, inoltre, provvede per la PARTE di competenza dell'Amministrazione Comunale, all'organizzazione dei servizi necessari per lo svolgimento di tutte le consultazioni popolari. Provvede, altresì, all'aggiornamento: dell'Albo degli Scrutatori, dell'Albo dei Presidenti di Seggio, dell'Albo dei Giudici Popolari e al rilascio delle certificazioni dl godimento dei diritti politici nonché d'iscrizione nelle liste elettorali.

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Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
Competenze

Segretario Comunale - Settore gestione del personale - Responsabile servizio sicurezza sul lavoro - Datore…

Modalita Attivazione Potere Sostitutivo

Con delibera g.c. n. 20 del 14.02.2013 "Individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo", il Comune di Candiolo, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, ha individuato il soggetto "cui è attribuito il potere sostitutivo nella conclusione del procedimento, in caso di mancata emanazione di un provvedimento amministrativo nei termini stabiliti per legge o per regolamento" ..
 
Il termine per concludere i procedimenti è di norma 30 (trenta) giorni, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dalla Giunta Comunale.
 
I richiedenti, decorso inutilmente il termine, possono rivolgersi al responsabile a cui è stato attribuito il potere sostitutivo perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, rilasci l'atto amministrativo richiesto attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta.
 
Il respnsabile a cui sono stati attribuiti i poteri sostitutivi è il Segretario Generale del Comune, dr Catti Giulio
 
Chi intende avvalersi di questa procedura deve inoltrare il Modulo di richiesta in formato cartaceo a:
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Ufficio elettorale

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Venerdì           8:30     12:30      
Sabato             primo e terzo sabato del mese :   9:00   12:00

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Ultimo aggiornamento: 14 Giugno 2024, 18:43