Descrizione
Il giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d'Appello.
Per ogni Corte d'assise e Corte d'assise d'appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari e una per i giudici popolari supplenti.
L'iscrizione consente di poter essere sorteggiati come giudici popolari nei processi di I e II grado presso le Corti d'Assise e d'Assise d'Appello.
PROCEDIMENTO
1) Entro il mese di aprile di ogni anno dispari, il Sindaco, con pubblico manifesto, invita i cittadini ad iscriversi negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d’assise e di Corte di Assise di appello. L’iscrizione deve essere fatta entro il 31 luglio;
2) entro il 30 agosto la Commissione composta dal Sindaco e da due consiglieri comunali provvede alla formazione dei due elenchi, con l'iscrizione d'ufficio o a istanza di parte di coloro che risultano in possesso dei requisiti;
3) entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla cancelleria della Corte d’Assise;
4) a partire dall’acquisizione degli elenchi da parte del Comune, la Commissione mandamentale competente, presieduta dal Presidente della Corte d’Assise, provvede alla revisione di sua competenza;
5) una volta compilati e approvati gli elenchi compilati dalla Commissione mandamentale, gli elenchi sono resi noti, in ogni Comune, mediante pubblicazione all’Albo pretorio e con pubblico manifesto;
6) entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte d’Assise;
7) ultimata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte d’Assise.
Modulistica