Dichiarazione di nascita

  • Servizio attivo

La dichiarazione di nascita serve per dare atto della nascita del bambino e di conseguenza per iscrivere il medesimo in anagrafe.

Descrizione

Può essere resa
  1. Alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale ove è avvenuto il parto (entro i primi 3 giorni dalla nascita)
  2. Al Comune di residenza della madre o del padre (entro i primi 10 giorni dalla nascita).
  3. Al Comune di nascita (entro i primi 10 giorni dalla nascita).

 

In caso di dichiarazione resa nel Comune di residenza del padre, diverso da quello della madre, una copia dell'atto viene inviata al Comune dell'altro genitore per la trascrizione e il bambino viene comunque iscritto nella famiglia anagrafica della madre.

Nel caso la dichiarazione venga resa oltre i 10 giorni dalla nascita, vanno dichiarati i motivi del ritardo e l'Ufficiale dello Stato Civile ne dà notizia alla Procura della Repubblica.

Chi effettua la dichiarazione:

  • In caso di genitori sposati: uno solo dei due;
  • In caso di genitori non sposati:
  • i due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio;

- l’unico genitore che vuole riconoscere il figlio;

- un solo genitore, nel caso in cui fosse stato effettuato il riconoscimento del nascituro prima della nascita.

 Per poter rendere la dichiarazione è necessario aver compiuto i sedici anni.

Scelta del nome e del cognome

NOME: Il nome deve corrispondere al sesso e  può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Si può inserire la virgola tra un nome e l'altro, ma in tal caso negli estratti e nei certificati verrà riportato solo il primo dei nomi.

E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come  nome,  nomi ridicoli o vergognosi.  I  nomi  stranieri  che  sono  imposti  ai  bambini  di cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J,  K,  X,  Y,  W  e,  dove possibile, anche con i segni diacritici  propri  dell'alfabeto  della lingua di origine del nome. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione dei divieti, l'Ufficiale dello Stato Civile deve avvertirlo e se questi persiste formare comunque l'atto dando notizia alla Procura della Repubblica.

COGNOME: in seguito alla sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, è possibile attribuire:

- il cognome del padre seguito da quello della madre;

- il cognome della madre seguito da quello del padre;

- il solo cognome del padre;

- il solo cognome della madre.

Il nome ed il cognome del bambino figlio di genitori entrambi stranieri sono regolati dalla legge nazionale del figlio stesso (art.. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i.).

 

A chi è rivolto

Chi effettua la dichiarazione: In caso di genitori sposati: uno solo dei due; In caso di genitori non sposati: i due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio; - l’unico genitore che vuole riconoscere il figlio; - un solo genitore, nel caso in cui fosse stato effettuato il riconoscimento del nascituro prima della nascita.  Per poter rendere la dichiarazione è necessario aver compiuto i sedici anni.

Chi effettua la dichiarazione:
  • In caso di genitori sposati: uno solo dei due;
  • In caso di genitori non sposati:
  • i due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio;

- l’unico genitore che vuole riconoscere il figlio;

- un solo genitore, nel caso in cui fosse stato effettuato il riconoscimento del nascituro prima della nascita.

 Per poter rendere la dichiarazione è necessario aver compiuto i sedici anni.

Come fare

La denuncia di nascita deve essere resa entro 10 giorni dal parto presso il Comune di residenza dei genitori. In alternativa la denuncia di nascita può essere resa entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita (Ospedale, Clinica Privata).

La denuncia di nascita deve essere resa entro 10 giorni dal parto presso il Comune di residenza dei genitori. In alternativa la denuncia di nascita può essere resa entro 3 giorni dalla nascita presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita (Ospedale, Clinica Privata).

Cosa serve

 Documentazione necessaria  Attestazione di nascita rilasciata dall’Ospedale ove è avvenuto il parto. Documento di identità del dichiarante o dichiaranti

 Documentazione necessaria
  1.  Attestazione di nascita rilasciata dall’Ospedale ove è avvenuto il parto.
  2. Documento di identità del dichiarante o dichiaranti

Cosa si ottiene

Certificati di nascita - Ricevuta del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Certificati di nascita - Ricevuta del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Tempi e scadenze

Un giorno.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

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Unità organizzativa di accesso
Ufficio Stato Civile

Municipio del Comune di Candiolo

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Via Ugo Foscolo, 4, Candiolo, TO, Italia

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Martedì           8:30     12:30   
Mercoledì       8:30     12:30  -   14:00  15:00 
Giovedì           8:30     12:30      
Venerdì           8:30     12:30      
Sabato             primo e terzo sabato del mese :   9:00   12:00

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Documenti rilasciati

Certificati di nascita - Ricevuta del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Costi

Nessuna.
Ufficio responsabile
Ufficio Stato Civile

L'Ufficio si occupa di pubblicazioni, celebrazioni matrimoni e unioni civili, trascrizione atti, separazioni, divorzi, scioglimento unioni civili, cittadinanza, atti di nascita, atti di morte, autorizzazioni di polizia mortuaria.

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Responsabile
Competenze

Istruttore amministrativo - Area degli istruttori

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
Competenze

Segretario Comunale - Settore gestione del personale - Responsabile servizio sicurezza sul lavoro - Datore…

Modalita Attivazione Potere Sostitutivo

Con delibera g.c. n. 20 del 14.02.2013 "Individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo", il Comune di Candiolo, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, ha individuato il soggetto "cui è attribuito il potere sostitutivo nella conclusione del procedimento, in caso di mancata emanazione di un provvedimento amministrativo nei termini stabiliti per legge o per regolamento" ..
 
Il termine per concludere i procedimenti è di norma 30 (trenta) giorni, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dalla Giunta Comunale.
 
I richiedenti, decorso inutilmente il termine, possono rivolgersi al responsabile a cui è stato attribuito il potere sostitutivo perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, rilasci l'atto amministrativo richiesto attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta.
 
Il respnsabile a cui sono stati attribuiti i poteri sostitutivi è il Segretario Generale del Comune, dr Catti Giulio
 
Chi intende avvalersi di questa procedura deve inoltrare il Modulo di richiesta in formato cartaceo a:
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
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Ultimo aggiornamento: 14 Giugno 2024, 18:28