Descrizione
- Alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale ove è avvenuto il parto (entro i primi 3 giorni dalla nascita)
- Al Comune di residenza della madre o del padre (entro i primi 10 giorni dalla nascita).
- Al Comune di nascita (entro i primi 10 giorni dalla nascita).
In caso di dichiarazione resa nel Comune di residenza del padre, diverso da quello della madre, una copia dell'atto viene inviata al Comune dell'altro genitore per la trascrizione e il bambino viene comunque iscritto nella famiglia anagrafica della madre.
Nel caso la dichiarazione venga resa oltre i 10 giorni dalla nascita, vanno dichiarati i motivi del ritardo e l'Ufficiale dello Stato Civile ne dà notizia alla Procura della Repubblica.
Chi effettua la dichiarazione:
- In caso di genitori sposati: uno solo dei due;
- In caso di genitori non sposati:
- i due genitori, se entrambi vogliono riconoscere il figlio;
- l’unico genitore che vuole riconoscere il figlio;
- un solo genitore, nel caso in cui fosse stato effettuato il riconoscimento del nascituro prima della nascita.
Per poter rendere la dichiarazione è necessario aver compiuto i sedici anni.
Scelta del nome e del cognome
NOME: Il nome deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Si può inserire la virgola tra un nome e l'altro, ma in tal caso negli estratti e nei certificati verrà riportato solo il primo dei nomi.
E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini di cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione dei divieti, l'Ufficiale dello Stato Civile deve avvertirlo e se questi persiste formare comunque l'atto dando notizia alla Procura della Repubblica.
COGNOME: in seguito alla sentenza n. 131/2022 della Corte Costituzionale, è possibile attribuire:
- il cognome del padre seguito da quello della madre;
- il cognome della madre seguito da quello del padre;
- il solo cognome del padre;
- il solo cognome della madre.
Il nome ed il cognome del bambino figlio di genitori entrambi stranieri sono regolati dalla legge nazionale del figlio stesso (art.. 24 della legge n. 218/1995 e s.m.i.).