L’art. 1, comma 816, della Legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 prevede che a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è istituito dai comuni sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
Il presupposto dell'imposta comunale sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a pubblici spettacoli, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali, comunque, chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
Il servizio delle pubbliche affissioni é inteso a garantire specificatamente l'affissione a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui allo art. 3, del D.Lgs. 507/93, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.