Descrizione
Cos'è?
L'A.I.R.E. è l'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero, contiene i dati dei cittadini che risiedono all'estero per almeno 12 mesi e che l'abbiano dichiarato al Consolato o la cui residenza sia stata accertata d'ufficio; ogni Comune gestisce la propria Aire e i dati vengono inseriti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR). L'iscrizione all'Aire consente di usufruire di una serie di servizi da parte del Consolato, in particolare il rilascio o rinnovo della carta d'identità, il rinnovo della patente di guida (solo in Paesi extra-UE), il voto per corrispondenza per le elezioni politiche e per i referendum e nei seggi istituiti dalla rete diplomatica-consolare per il Parlamento Ue.
a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero: l'interessato deve richiedere al Consolato l'iscrizione all'Aire e l'aggiornamento in caso di variazione d'indirizzo; il Consolato a sua volta invia al Comune la richiesta tramite mod. Cons01, e il Comune provvede all'iscrizione con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza al Consolato.
b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;
c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita;
d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.
l'interessato deve comunicare
a) il trasferimento della propria residenza presso altro Comune estero; il Consolato comunica poi al Comune il nuovo indirizzo;
b) le modifiche dello stato civile anche per la trascrizione degli atti nei registri italiani (matrimonio, nascita, ecc.); gli atti possono essere presentati al Consolato e poi inoltrati al Comune, oppure presentati direttamente al Comune; devono essere tradotti e legalizzati, salvi i casi di esenzione previsti da trattati internazionali;
c) la perdita della cittadinanza italiana.
a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;
b) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
c) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:
- trascorsi cento anni dalla nascita;
- dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
- quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, indirizzo all'estero;
- quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;
d) per perdita della cittadinanza;
e) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.
Il voto: Gli iscritti Aire possono votare
- per corrispondenza per le Elezioni politiche e i referendum; l'elettore all'estero riceve infatti dal Consolato un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali e una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso.
Coloro che sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono chiedere di votare presendosi al Consolato, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni. L'ufficio consolare deve chiedere, entro 24 ore, al Comune la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo. - nei seggi istituiti in loco per le Elezioni del Parlamento europeo, se residenti in uno Stato Ue.
- esclusivamente rientrando in Italia, per tutte le altre votazioni. A tal fine, ricevono dal Comune una cartolina avviso.
GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO: I cittadini e la cittadine italiane che per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento di un'elezioni, possono esercitare il diritto di voto per corrispondenza nella Circoscrizione estero. Questa facoltà è estesa anche e ai loro familiari conviventi.
Legge 27 ottobre 1988, n. 470 Anagrafe e censimento degli italiani all'estero;