Occorre presentare istanza alla Prefettura, indicando i motivi; qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto definitivo di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome, di cui il richiedente deve chiedere al Comune di residenza la trascrizione nei registri di stato civile. Una volta avvenuta la trascrizione, viene effettuata una comunicazione ai Comuni dove sono iscritti/trascritti gli atti di nascita, matrimonio, ecc. per l'annotazione, viene aggiornata l'Anagrafe e può essere emessa una nuova carta d'identità.
Scelta prenome spettante Art. 36 DPR 396/2000Il cittadino italiano che ha avuto attribuito alla nascita, avvenuta prima del 2000, un nome composto da più elementi (due, tre nomi) può dichiarare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita di volere essere indicato solo con alcuni questi, od anche con uno solo. Ad esempio, il Sig. Mario Giovanni Roberto potrà scegliere il solo nome Mario, oppure Mario Giovanni, oppure Mario Giovanni Roberto. Tale modifica può essere molto utile nel caso di differenze tra il nome riportato sul codice fiscale e il nome riportato sulla carta d'identità o su altri documenti (patente, passaporto, ecc.)
Occorre presentare istanza alla Prefettura, indicando i motivi; qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenta alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede ad emanare il decreto definitivo di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome, di cui il richiedente deve chiedere al Comune di residenza la trascrizione nei registri di stato civile. Una volta avvenuta la trascrizione, viene effettuata una comunicazione ai Comuni dove sono iscritti/trascritti gli atti di nascita, matrimonio, ecc. per l'annotazione, viene aggiornata l'Anagrafe e può essere emessa una nuova carta d'identità.
Scelta prenome spettante Art. 36 DPR 396/2000
Il cittadino italiano che ha avuto attribuito alla nascita, avvenuta prima del 2000, un nome composto da più elementi (due, tre nomi) può dichiarare all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita di volere essere indicato solo con alcuni questi, od anche con uno solo. Ad esempio, il Sig. Mario Giovanni Roberto potrà scegliere il solo nome Mario, oppure Mario Giovanni, oppure Mario Giovanni Roberto. Tale modifica può essere molto utile nel caso di differenze tra il nome riportato sul codice fiscale e il nome riportato sulla carta d'identità o su altri documenti (patente, passaporto, ecc.)