Descrizione
Iscrizione anagrafica
Se l'interessato non è iscritto nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, occorre previamente presentare la dichiarazione di residenza; bisogna allegare:
- il passaporto;
- la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza (si veda più avanti);
- il codice fiscale;
- un valido titolo di soggiorno; coloro che sono sprovvisti di permesso di soggiorno (o di ricevuta nei casi previsti), possono presentare:
- timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera, se sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e provengono da un Paese che non applica l'accordo di Shengen;
- dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, se sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e provengono da Paesi che applicano l'accordo di Shengen.
Trascorsi 90 giorni dall'entrata nello spazio Schengen, occorre presentare permesso di soggiorno per riconoscimento della cittadinanza italiana.
Verrà verificata con particolare attenzione la DIMORA ABITUALE del soggetto: NON è consentito, infatti, trasferire la residenza per un breve periodo al solo scopo di avviare la procedura di riconoscimento jure sanguinis.
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal comune italiano ove egli nacque;
- atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;
- certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;
- passaporto (con regolare visto apposto dalla nostra Autorità all'estero, avrà un timbro d'ingresso, che dà la decorrenza dei 3 mesi, apposto dalla nostra Polizia di frontiera nell'aeroporto italiano in cui la persona è atterrata, in caso abbia volato direttamente Stato extra Schengen all'Italia. Dovesse invece aver fatto scalo in un altro Paese Schengen , di cui l'Italia fa parte, all'arrivo in Italia dovrà entro 8 giorni recarsi in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza.
I documenti di stato civile devono essere tradotti e legalizzati, salvi i casi di esenzioni previsti da trattati internazionali. L'Ufficio procederà a effettuare le verifiche del caso, in particolare si dovrà controllare:
- la cittadinanza italiana dell'avo: L’avo dal quale deriva la cittadinanza italiana del richiedente deve essere nato successivamente alla data di costituzione del Regno d’Italia, o alla data di annessione degli altri territori. Se è nato prima, e poi si è trasferito all’estero, deve essere morto dopo l'annessione del territorio al Regno d'Italia, se è morto prima l’avo è morto come cittadino straniero;
- la discendenza materna: la madre italiana NON trasmette la cittadinanza italiana al nato prima del 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione italiana; in tal caso occorre rivolgersi all'autorità giudiziaria.;
- la naturalizzazione straniera dell’avo prima della nascita del suo discendente diretto: se è avvenuta, l'avo non ha trasmesso la cittadinanza italiana;
-la rinuncia alla cittadinanza stessa espressa da un ascendente del richiedente, o dal richiedente stesso: per verificare questo requisito, l'Ufficio richiederà al Consolato competente per residenza un'attestazione; le tempistiche di risposta possono variare molto da Consolato a Consolato.
- la presenza di discordanze negli atti relative a nomi, cognomi, date di nascita, età, ecc.: in tal caso, andranno rettificate presso l'autorità straniera competente.
In caso di esito positivo dei controlli, si trascriveranno gli atti relativi alla persona richiedente e verrà aggiornata in Anagrafe la cittadinanza.
Termini dirilascio dei certificati italianiI: Pervengono all'Ufficio di Stato Civile numerose richieste di certificati atti a fini del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis; si prega di NON sollecitare continuamente il rilascio, poiché ai sensi dell'art. 14 comma 2bis Decreto legge 113/2018: Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.
La validità temporale dei certificati stranieri : In linea generale, la validità dei certificati stranieri si ritiene uguale a quella dei certificati italiani, secondo quanto previsto dall'art. 41 Dpr 445/2000: I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
Ad esempio, un certificato di morte ha validità illimitata, perché i dati in esso contenuti non possono più variare.
Atti dell'Argentina con l'apostille elettronica: Dal 15 aprile 2019, l'Argentina rilascia atti in pdf con Apostille elettronica firmata digitalmente; il cittadino può stampare una copia dell'atto ed esibirla e tramite un apposito sito web il ricevente può verificare l'autenticità dell'Apostille. Secondo la circolare del Ministero dell'Interno n. 77 del 07/07/2022, è possibile accettare gli atti prodotti con questo sistema solamente se rilasciati dopo il 15/04/2019; per gli atti precedenti tale data, non è possibile la verifica dell'Apostille e pertanto i cittadini argentini dovranno richiedere alle competenti autorità consolari l'apposizione di una valida Apostille, prima dell'esibizione del documento all'Ufficiale di Stato Civile.
Al di fuori di questo caso o di altri previsti da trattati internazionali, va sempre esibito l'originale cartaceo o la copia cartacea conforme all'originale; NON possono essere accettate le scansioni semplici in formato pdf o jpeg, inviate via mail, di atti originali cartacei, muniti di Apostilla cartacea.
Costi: marca da bollo da 16 euro per l'istanza di riconoscimento; vi sono anche i costi (variabili) per la traduzione e la legalizzazione degli atti da parte degli Uffici competenti.
Richiesta riconoscimento cittadinanza