Descrizione
L'atto deve rispettare determinati requisiti formali, in particolare:
- TRADUZIONE: l'atto deve essere presentato in originale e con allegata una traduzione in lingua italiana; la traduzione può essere effettuata all'estero oppure in Italia, in quest'ultimo caso va asseverata presso il Tribunale (il traduttore deve cioè giurare di fronte al cancelliere di avere eseguito fedelmente il compito a lui affidato);
- LEGALIZZAZIONE O FORMALITA' EQUIVALENTE: le firme sugli atti originali e sulla traduzione devono essere legalizzate dal Consolato italiano all'estero. Esistono alcune eccezioni, ad esempio per i Paesi aderenti alle seguenti convenzioni:
- Convenzione di Vienna del 1976: si possono produrre moduli plurilingue, che non necessitano di traduzione e di legalizzazione;
- Convenzione dell'Aja del 1961: invece della legalizzazione, l'atto e la traduzione (se eseguita all'estero) dovranno riportare l'Apostille, ossia un timbro apposto dalla competente autorità dello Stato estero;
- ORDINE PUBBLICO: non possono essere trascritti gli atti contrari a norme inderogabili di ordine pubblico;
- Negli ATTI DI NASCITA, si devono verificare:
- l'età del genitore italiano che ha effettuato il riconoscimento (almeno 16 anni, in difetto occorre apposita autorizzazione);
- requisiti sul riconoscimento, ad esempio:
- che l'atto di riconoscimento di un solo genitore non contenga indicazioni sull'altro genitore;
- se il riconoscimento dei genitori è avvenuto in momenti diversi, chi ha fatto il riconoscimento per primo deve dare l'assenso;
- se il riconoscimento riguarda un maggiore di 14 anni, questi deve dare l'assenso.
- Negli ATTI DI MATRIMONIO, si devono verificare:
- l'età degli sposi: se uno degli sposi era minorenne all'epoca del matrimonio, l'atto può essere trascritto se entrambi gli sposi hanno compiuto 19 anni.
- in caso di bigamia, l'atto può essere trascritto ma l'Ufficiale dello Stato Civile deve fare segnalazione alla Procura della Repubblica.