Atti di stato civile formati all'estero

  • Servizio attivo

I cittadini italiani che hanno contratto matrimonio o sono nati all'estero devono far trascrivere i relativi atti nei registri di stato civile italiani; possono essere presentati o al Consolato italiano competente per territorio o direttamente al Comune.

Descrizione

Requisiti formali

L'atto deve rispettare determinati requisiti formali, in particolare:
  • TRADUZIONE: l'atto deve essere presentato in originale e con allegata una traduzione in lingua italiana; la traduzione può essere effettuata all'estero oppure in Italia, in quest'ultimo caso va asseverata presso il Tribunale (il traduttore deve cioè giurare di fronte al cancelliere di avere eseguito fedelmente il compito a lui affidato);
  • LEGALIZZAZIONE O FORMALITA' EQUIVALENTE: le firme sugli atti originali e sulla traduzione devono essere legalizzate dal Consolato italiano all'estero. Esistono alcune eccezioni, ad esempio per i Paesi aderenti alle seguenti convenzioni:
    • Convenzione di Vienna del 1976: si possono produrre moduli plurilingue, che non necessitano di traduzione e di legalizzazione;
    • Convenzione dell'Aja del 1961: invece della legalizzazione, l'atto e la traduzione (se eseguita all'estero) dovranno riportare l'Apostille, ossia un timbro                  apposto dalla competente autorità dello Stato estero;
Requisiti sostanziali
  • ORDINE PUBBLICO: non possono essere trascritti gli atti contrari a norme inderogabili di ordine pubblico;
  • Negli ATTI DI NASCITA, si devono verificare:
    • l'età del genitore italiano che ha effettuato il riconoscimento (almeno 16 anni, in difetto occorre apposita autorizzazione);
    • requisiti sul riconoscimento, ad esempio:
      1. che l'atto di riconoscimento di un solo genitore non contenga indicazioni sull'altro genitore;
      2. se il riconoscimento dei genitori è avvenuto in momenti diversi, chi ha fatto il riconoscimento per primo deve dare l'assenso;
      3. se il riconoscimento riguarda un maggiore di 14 anni, questi deve dare l'assenso.
  • Negli ATTI DI MATRIMONIO, si devono verificare:
    • l'età degli sposi: se uno degli sposi era minorenne all'epoca del matrimonio, l'atto può essere trascritto se entrambi gli sposi hanno compiuto 19 anni.
    • in caso di bigamia, l'atto può essere trascritto ma l'Ufficiale dello Stato  Civile deve fare segnalazione alla Procura della Repubblica.

A chi è rivolto

  I cittadini italiani che hanno contratto matrimonio o sono nati all'estero

  I cittadini italiani che hanno contratto matrimonio o sono nati all'estero

Come fare

Chi può fare richiesta: - l'autorità diplomatica o consolare italiana; - gli intestatari degli atti; - chiunque vi abbia interesse.

Chi può fare richiesta:

- l'autorità diplomatica o consolare italiana;

- gli intestatari degli atti;

- chiunque vi abbia interesse.

Cosa si ottiene

Certificati di nascita - Ricevuta del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Certificati di nascita - Ricevuta del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Tempi e scadenze

Un giorno.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

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Unità organizzativa di accesso
Ufficio Stato Civile

Municipio del Comune di Candiolo

Municipio

Via Ugo Foscolo, 4, Candiolo, TO, Italia

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Martedì           8:30     12:30   
Mercoledì       8:30     12:30  -   14:00  15:00 
Giovedì           8:30     12:30      
Venerdì           8:30     12:30      
Sabato             primo e terzo sabato del mese :   9:00   12:00

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Canale fisico

Copertura geografica

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Venerdì           dalle ore 8:30 alle ore 12:30  
Sabato             primo e terzo sabato del mese : dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Documenti rilasciati

Certificati di nascita - Ricevuta del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

Costi

Nessuna.
Ufficio responsabile
Ufficio Stato Civile

L'Ufficio si occupa di pubblicazioni, celebrazioni matrimoni e unioni civili, trascrizione atti, separazioni, divorzi, scioglimento unioni civili, cittadinanza, atti di nascita, atti di morte, autorizzazioni di polizia mortuaria.

Municipio del Comune di Candiolo

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Responsabile
Competenze

Istruttore amministrativo - Area degli istruttori

Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
Competenze

Segretario Comunale - Settore gestione del personale - Responsabile servizio sicurezza sul lavoro - Datore…

Modalita Attivazione Potere Sostitutivo

Con delibera g.c. n. 20 del 14.02.2013 "Individuazione soggetto con potere sostitutivo in caso di mancata conclusione del procedimento amministrativo", il Comune di Candiolo, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, ha individuato il soggetto "cui è attribuito il potere sostitutivo nella conclusione del procedimento, in caso di mancata emanazione di un provvedimento amministrativo nei termini stabiliti per legge o per regolamento" ..
 
Il termine per concludere i procedimenti è di norma 30 (trenta) giorni, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o dalla Giunta Comunale.
 
I richiedenti, decorso inutilmente il termine, possono rivolgersi al responsabile a cui è stato attribuito il potere sostitutivo perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, rilasci l'atto amministrativo richiesto attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ad acta.
 
Il respnsabile a cui sono stati attribuiti i poteri sostitutivi è il Segretario Generale del Comune, dr Catti Giulio
 
Chi intende avvalersi di questa procedura deve inoltrare il Modulo di richiesta in formato cartaceo a:
Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale
Ufficio Stato Civile

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Ultimo aggiornamento: 13 Giugno 2024, 15:52