Descrizione
E' possibile riconoscere i figli:
1) Prima della nascita (riconoscimento del nascituro): Solo nel caso di genitori non coniugati; può farlo solo la madre oppure entrambi, non può farlo il solo padre.
2) al momento della nascita: se i genitori sono coniugati tra loro, è sufficiente che dichiari la nascita uno dei due (il presunto padre è il marito); se i genitori non sono coniugati tra loro ed intendono entrambi riconoscere il figlio, la dichiarazione va effettuata congiuntamente da tutti e due;
3) in un momento successivo alla nascita: se alla nascita un solo genitore ha riconosciuto il figlio, l'atro genitore può ancora farlo in un momento successivo; in tale caso se il minore ha meno di 14 anni occorre il consenso dell'altro genitore, se il minore ha più di 14 anni occorre il consenso del minore.
Procedimento e documentazione
1) Prima della nascita: la madre o entrambi i genitori devono presentarsi, previo appuntamento, muniti di documento di riconoscimento e di certificato medico attestante le generalità complete delle gestante e il mese di gravidanza; in caso di cittadini stranieri, occorre anche apposita attestazione consolare di capacità al riconoscimento, tradotta e legalizzata, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento (in caso di genitori entrambi stranieri). Viene rilasciata una copia integrale dell'atto da presentare all'Ufficio di Stato Civile al momento della dichiarazione di nascita.
2) al momento della nascita: attestazione di nascita, documenti di riconoscimento. L'Ufficiale di Stato Civile forma l'atto di nascita; se uno dei genitori (non sposati) non vuole riconoscere il figlio, l'atto non potrà contenerne menzione. Per quanto riguarda il cognome spettante al bambino, in caso di:
-cittadinanza italiana: in base all'accordo dei genitori: il cognome del padre seguito da quello della madre; il cognome della madre seguito da quello del padre; il solo cognome del padre; il solo cognome della madre. Se riconosciuto da un solo genitore, il cognome di questi.
- cittadinanza esclusivamente comunitaria o straniera: il cognome che spetta in base all'applicazione della sua legge nazionale.
3) in un momento successivo alla nascita: documenti di riconoscimento, assenso del genitore che ha riconosciuto per primo il figlio, assenso del figlio se questi ha compiuto 14 anni. L'Ufficiale di Stato Civile forma l'atto, viene aggiornata l'Anagrafe con entrambi i genitori e può essere emesso un nuovo documento d'identità riportante padre e madre (se il minore ha meno di 14 anni).
Costi: il costo per il rilascio, la legalizzazione e la traduzione dell'attestazione consolare, in caso di genitori stranieri.
Modulistica
Dichiarazione consenso riconoscimento genitore
Dichiarazione riconoscimento nascituro genitori italiani
Dichiarazione riconoscimento nascituro genitori stranieri