STALLI ROSA

I cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un’agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di strutture o servizi ove risulti di norma difficoltosa. La Legge n. 156 del 09/11/2021 ha stabilito all’art. 1 c. 3 le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di permesso speciale, denominato appunto «permesso rosa».
Nel comune di Candiolo ai sensi del Codice della Strada e della Deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 14/07/2022 sono stati istituiti in modo omogeneo 11 stalli così detti “rosa” riservati alle categorie sopra descritte.
I posteggi possono essere utilizzati esclusivamente dai soggetti intestatari muniti di apposito permesso, come disposto dalla normativa vigente;
il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
a) essere donna residente nel Comune di Candiolo, ed in fase di gestazione o di puerperio;
b) essere genitore residente nel Comune di Candiolo, di un bambino di età non superiore a due anni.
DEFINIZIONI:
- donne in stato di gravidanza: donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza;
- genitori con un bambino di età non superiore ai due anni: i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni;
- stallo rosa: aree di sosta riservate alle categorie sopra indicate, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione;
- permesso rosa: tagliando con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e/o genitore con un bambino di età non superiore a due anni.
I soggetti che, stante il possesso dei requisiti precedentemente indicati, desiderano avvalersi della facoltà loro riservata, dovranno presentare istanza mediante la compilazione di apposita modulistica, reperibile sul Sito web Istituzionale del Comune, debitamente compilata e sottoscritta, allegando la documentazione necessaria, specificata all’interno del modulo stesso. (link per scaricare modulistica).
Le domande dovranno pervenire tramite posta certificata all’indirizzo istituzionale del Comune: polizialocalecandiolo@legalmail.it oppure, presentate all’Ufficio Protocollo negli orari di sportello o tramite raccomandata postale.
Il ritiro del permesso rosa nelle modalità che saranno comunicate ai richiedenti, sarà previsto entro 15 giorni dalla presentazione della domanda.
Il permesso rosa dovrà essere esposto ogni qual volta si utilizzeranno gli stalli “rosa” riservati, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere il controllo, evidenziando il lato con la data di scadenza dello stesso.
In caso di violazione della normativa vigente in materia e delle modalità di utilizzo sopra esposte, l’organo accertatore di Polizia Stradale applicherà le sanzioni previste dall’art. 188-bis del Codice della Strada.
La normativa prevede che il permesso rosa sia usufruibile dalle donne in stato di gravidanza non accompagnate, cosi come per i genitori con bambini al seguito, fino a due anni di età. Nel secondo caso la fruizione del permesso è tassativamente legata alla presenza del minore.
Si specifica che NESSUNO oltre i titolari indicati sul retro del permesso possono farne uso. Quest’ultimo non è cedibile in nessun caso e per nessun titolo a terzi.
Nel momento in cui, per qualsiasi motivo, i requisiti previsti dalla normativa vigente che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione vengano meno, i titolari dovranno provvedere alla restituzione dell'originale in un tempo massimo di giorni 30;
Detto periodo non costituisce una proroga della concessione.