Segretario Comunale - ** COMUNE DI CANDIOLO (TO) **

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Segretario Comunale

Ubicazione: Palazzo comunale – Via Ugo Foscolo n. 4


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La figura del Segretario

La Legge n°127/1997 (la cosiddetta Bassanini bis) ha trasformato in maniera radicale la figura del Segretario comunale che non è più un funzionario statale, ma un dirigente o funzionario (a seconda dell'importanza del Comune) iscritto ad un Albo che viene gestito da un'Agenzia nazionale autonoma.
Il Segretario dipende contemporaneamente dall'Agenzia nazionale e dal Sindaco, ma da quest'ultimo solo in relazione alle funzioni svolte (dipendenza funzionale). Il Sindaco infatti, che procede alla sua nomina ad inizio mandato, ha il potere di revocarlo solo per violazione dei doveri d'ufficio.

Alla scadenza del mandato del Sindaco il successore può decidere, entro un breve termine di tempo previsto dalla legge, se confermare il Segretario in carica o sceglierne un altro tra gli iscritti all'Albo.
Qualora non riconfermato, il Segretario può essere assegnato ad altri comuni o alla stessa Agenzia (che ha proprie sedi in ogni Regione).

Le funzioni del Segretario sono disciplinate dall'art.68 della Legge 127/97. Garante della legalità e della correttezza amministrativa e “notaio” dell'amministrazione, collabora con gli altri organi del Comune e li assiste sotto il profilo giuridico-amministrativo in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Assiste e cura la verbalizzazione delle sedute della Giunta e del Consiglio e svolge funzioni notarili rogando i contratti dell'amministrazione e autenticando gli atti nell'interesse dell'Ente. Altre funzioni gli possono essere attribuite dallo Statuto comunale e dai regolamenti o conferite dal Sindaco.

 

 

 

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